ORDINI DI PROTEZIONE
ORDINI DI PROTEZIONE
Cosa sono:
Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari sono quei provvedimenti che il giudice, a seguito della richiesta di una parte, pronuncia per ordinare la cessazione della condotta del coniuge o di altro convivente che sia “causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente” (art.342 bis c.c.).
Tipologie:
I provvedimenti adottati consistono in:
- ordine di cessazione della condotta pregiudizievole;
- allontanamento dalla casa familiare del coniuge o convivente responsabile della violenza;
- divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima della violenza (come l’abitazione, il luogo di lavoro, il domicilio o la residenza della famiglia di origine, dei prossimi congiunti o di persone amiche della vittima, o i luoghi di istruzione dei figli);
- disposizione dell’intervento dei servizi sociali o di altre istituzioni che siano in grado di fornire sostegno alla vittima della violenza e il pagamento periodico di un assegno a favore dei familiari nel caso in cui questi rimangano privi dei mezzi adeguati.
Presupposti:
Alla base dei provvedimenti ex art. 342- ter c.c. vi sono due distinte circostanze:
- la convivenza;
- una condotta gravemente pregiudizievole all’integrità fisica.
Quando
- le condotte violente si rivolgano direttamente o indirettamente al partner;
- le condotte violente si rivolgano direttamente o indirettamente ai figli risultando pregiudizievoli per la loro crescita e il loro sviluppo. Comporta la perdita della responsabilità genitoriale da parte del genitore “pericoloso”;
- nell’ipotesi di condotte pregiudizievoli compiute dai figli verso i genitori, se il soggetto allontanato non ha una propria autonomia economica, il giudice può disporre a carico dei genitori l’obbligo di pagamento di un assegno periodico. L’eventuale obbligo di versamento dell’assegno può essere sostituito, prima della scadenza del termine di efficacia del decreto, dall’adozione di un provvedimento in materia di affidamento e di mantenimento.
Ordine di protezione e violazione dei doveri coniugali
Il decreto protettivo ex art. 342 ter, c.c. non può essere richiesto nel caso in cui vengano “semplicemente” violati i doveri di mantenimento ex art. 143-147 c.c. in quanto tale comportamento configura una mera condotta omissiva (Cfr. Tribunale di Barletta, decreto 17/01/2004, in www.leggiditaliaprofessionale.it, 2005; Tribunale di Trani, sentenza 17/01/2004, in www.leggiditaliaprofessionale.it, 2006; sulla stessa linea, cfr. Tribunale di Bari, sentenza 29/05/2003, in Foro Padano, 2003, 1, 178 – ipotesi di reciproche condotte gravemente pregiudizievoli e inosservanti degli obblighi gravanti sui coniugi).